Dopo il completo adempimento delle prestazioni concordate nell'articolo 1, tutte le reciproche rivendicazioni elencate nell'allegato n. 1 del presente Accordo sono definitivamente transatte. Se, fino al verificarsi dell'effetto del primo comma, la Repubblica italiana od una persona fisica o giuridica ad essa appartenente dovessero essere obbligate, in seguito ad una decisione non piu' impugnabile di un organo italiano competente, ad effettuare una prestazione per una rivendicazione che e' stata regolata dal presente Accordo (allegato 1), la prestazione che la Repubblica italiana e' tenuta ad effettuare alla Repubblica d'Austria a norma del primo comma dell'articolo 1, verrebbe corrispondentemente ridotta di pari ammontare.

Testo vigente dal 18 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;203~accordo-art2 · fonte su Normattiva