1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione con una decisione adottata alla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati al Comitato. 2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumenti di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;203~convenzione-art13 · fonte su Normattiva