1. Le Parti si impegnano, con riserva delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1:
- a)a vigilare affinche' nessun ostacolo legale o di altra natura impedisca alle collettivita' locali che hanno nei loro rispettivi territori un numero significativo di residenti stranieri, di creare organi consultivi o di adottare altre disposizioni appropriate a livello istituzionale per:
- i)provvedere ai collegamenti tra esse ed i predetti residenti;
- ii)fornire un'istanza per il dibattito e la formulazione delle opinioni, degli auspici e delle preoccupazioni dei residenti stranieri sui temi della vita politica locale che li concernono da vicino, comprese le attivita' e le responsabilita' della collettivita' locale interessata;
- iii)promuovere la loro integrazione generale nella vita della collettivita';
- b)incoraggiare ed agevolare la costituzione di determinati organi consultivi o l'attuazione di altre adeguate disposizioni a livello istituzionale al fine di una adeguata rappresentanza dei residenti stranieri nelle collettivita' locali che hanno nel proprio territorio un numero significativo di residenti stranieri. 2. Ciascuna Parte vigila affinche' i rappresentanti dei residenti stranieri che partecipano agli organi consultivi o ad altri dispositivi di ordine istituzionale di cui al paragrafo 1 possano essere eletti dai residenti stranieri della collettivita' locale o nominati dalle varie associazioni di residenti stranieri.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
