1. Le Parti si impegnano, con riserva delle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1:

  • a)a vigilare affinche' nessun ostacolo legale o di altra natura impedisca alle collettivita' locali che hanno nei loro rispettivi territori un numero significativo di residenti stranieri, di creare organi consultivi o di adottare altre disposizioni appropriate a livello istituzionale per:
  • i)provvedere ai collegamenti tra esse ed i predetti residenti;
  • ii)fornire un'istanza per il dibattito e la formulazione delle opinioni, degli auspici e delle preoccupazioni dei residenti stranieri sui temi della vita politica locale che li concernono da vicino, comprese le attivita' e le responsabilita' della collettivita' locale interessata;
  • iii)promuovere la loro integrazione generale nella vita della collettivita';
  • b)incoraggiare ed agevolare la costituzione di determinati organi consultivi o l'attuazione di altre adeguate disposizioni a livello istituzionale al fine di una adeguata rappresentanza dei residenti stranieri nelle collettivita' locali che hanno nel proprio territorio un numero significativo di residenti stranieri. 2. Ciascuna Parte vigila affinche' i rappresentanti dei residenti stranieri che partecipano agli organi consultivi o ad altri dispositivi di ordine istituzionale di cui al paragrafo 1 possano essere eletti dai residenti stranieri della collettivita' locale o nominati dalle varie associazioni di residenti stranieri.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;203~convenzione-art5 · fonte su Normattiva