Ciascuna Parte si impegna con riserva delle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 1, a concedere il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a condizione che questi soddisfi alle stesse condizioni di quelle prescritte per i cittadini ed inoltre che abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni. 2. Uno Stato contraente puo' tuttavia dichiarare all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che intende limitare l'applicazione del paragrafo 1 al solo diritto di voto.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
