Parte si impegna, con riserva delle disposizioni dell'articolo 9, a garantire ai residenti stranieri alle stesse condizioni che ai suoi cittadini: a. il diritto alla liberta' di espressione; tale diritto comprende la liberta' di opinione e la liberta' di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza l'interferenza delle Autorita' pubbliche ed a prescindere da considerazioni relative alle frontiere. Il presente articolo non impedisce agli Stati di assoggettare le imprese di radio -trasmissione, di televisione o di cinema ad un regime di autorizzazione; b. il diritto alla liberta' di riunirsi pacificamente, ed alla liberta' di associazione, compreso il diritto di fondare sindacati assieme ad altri, e di affiliarsi a sindacati per la difesa dei propri interessi. In particolar modo, il diritto alla liberta' di associazione implica il diritto per i residenti stranieri, di creare le loro associazioni locali a fini di assistenza reciproca, di conservazione e di espressione della loro identita' culturale o di difesa dei loro interessi riguardo a questioni di competenza della collettivita' locale, nonche' il diritto di aderire ad ogni associazione.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
