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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume, con la seguente modificazione:

[8]All'art. 2 del decreto, alle parole: « interesse del 6 per cento » sono sostituite le altre: « interesse del 5 per cento ».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data- a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Jung - Acerbo

[13]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 7 marzo 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;2037~art1 · fonte del testo