Le azioni contro la Comunita' in materia di responsabilita' extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che da' loro origine. La prescrizione e' interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato puo' rivolgere all'istituzione competente della Comunita'. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'art. 146; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all'art. 148, comma secondo.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
