A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni. In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni e' indirizzata al presidente della Corte per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio. Salvo i casi in cui si applica l'art. 6 seguente, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

Testo vigente dal 27 marzo 1958

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