I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte, non siano piu' in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfino piu' agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni. Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti dell'Assemblea e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
