ACCORDO GENERALE DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI MESSICANI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, in seguito denominati "le Parti", - manifestando il proprio desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali relazioni di amicizia e di cooperazione esistenti tra i due Paesi; - riconoscendo la coincidenza di interessi esistente tra le due Nazioni, e la loro stretta adesione ai principi di autodeterminazione dei popoli, di non intervento, di soluzione pacifica delle controversie, di non uso della forza nelle relazioni internazionali, di uguaglianza giuridica degli Stati e di cooperazione internazionale allo sviluppo, al fine del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali; - tenendo in considerazione i differenti livelli di sviluppo esistenti tra Italia e Messico; - esprimendo la propria ferma intenzione di consolidare tali relazioni imprimendo loro un impulso decisivo, partendo da una nuova dimensione della cooperazione, attraverso progetti specifici nei settori di interesse comune; - nella convinzione che la crescita economica dei Paesi contribuisce alla stabilita' politica e sociale, a rafforzare le istituzioni democratiche e a conseguire un piu' alto tenore di vita; - riconoscendo che la collaborazione imprenditoriale, la formazione di imprese miste, e lo sviluppo dei flussi commerciali e degli investimenti, rappresentano un fattore vitale per il consolidamento di detta crescita; - tenendo in considerazione che l'ambito istituzionale e lo sviluppo delle relazioni tra il Messico e la Comunita' Europea permettono di integrare ed arricchire i meccanismi di cooperazione tra i due Paesi; - tenendo conto del processo di riforma, di modernizzazione economica e dei programmi avviati dal Governo messicano per combattere la poverta' estrema; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Le Parti si impegnano a rafforzare la cooperazione bilaterale in ambito politico, economico, tecnico-scientifico, culturale e giuridico attraverso le modalita' stabilite nel presente Accordo Quadro.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
