[1]L'Amministrazione adita, su richiesta e nell'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel proprio Paese, fornisce all'Amministrazione richiedente informazioni e particolare sorveglianza su:

[2](a) le persone delle quali si possa ragionevolmente pensare che siano o siano state coinvolte in un'infrazione doganale sul territorio doganale dell'Amministrazione richiedente;

[3](b) locali dove le scorte delle merci sono state o potrebbero essere immagazzinate o assemblate in modo tale da far ragionevolmente pensare che costituiscano oggetto di un traffico illecito o che siano destinate ad essere utilizzate per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'Amministrazione richiedente;

[4](c) le merci che sono o che possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente pensare che siano oggetto di traffico illecito o che siano destinate ad essere utilizzate per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'Amministrazione richiedente; e

[5](d) i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente pensare che siano destinati ad essere utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'Amministrazione richiedente.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;204~accordo-art6 · fonte su Normattiva