[1]CONTROLLATA

[2]Le Amministrazioni doganali, in conformita' con le proprie competenze e procedure stabilite nelle disposizioni legislative e regolamentari dei rispettivi Paesi, possono cooperare e scambiarsi informazioni su una consegna controllata, il cui utilizzo e' stabilito caso per caso.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;204~accordo-art7 · fonte su Normattiva