Al termine di ogni triennio successivo ai 1989, una apposita Commissione paritetica, nominata dall'autorita' governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche.
Testo vigente dal 27 maggio 1985
