TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato della Repubblica Socialista del Vietnam (in appresso congiuntamente denominati gli Stati Contraenti ed individualmente la Parte Contraente e lo Stato Contraente), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra di loro ed in particolare per gli investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato Contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente, riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione secondo gli accordi internazionali di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa imprenditoriale e ad accrescere la prosperita' di entrambi gli Stati Contraenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai sensi del presente accordo

  • 1)Il termine "investimento" comprende ogni categoria di beni investiti prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persone fisica o giuridica, compreso il Governo di uno Stato Contraente, nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente, in conformita' con le legge ed i regolamenti di detto Stato. Senza limitare il carattere generale di quanto sopra menzionato, il termine investimento" include:
  • a)beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem quali ipoteche, diritti di garanzia, pegni, usufrutto oe diritti analoghi;
  • b)azioni, titoli ed obbligazioni societarie o altri diritti o interessi in tali societa' e titoli di Stato;
  • c)diritti per somme di denaro o per ogni altra attivita' avente un valore economico legato ad un investimento;
  • d)diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, progetti industriali ed altri diritti di proprieta' industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni commerciali, ed avviamento commerciale;
  • e)ogni diritto conferitogli per legge o per contratto ed ogni altra licenza e concessione conformi alla legge, compreso il diritto di prospezione, di estrazione e di sfruttamento delle risorse naturali.
  • 2)Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica, compreso il Governo di uno Stato Contraente che effettua investimenti sul territorio e sulle zone marittime dell'altro Stato Contraente.
  • 3)Per "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuno degli Stati Contraenti, una persona fisica in possesso della cittadinanza di quello Stato secondo le sue leggi.
  • 4)Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuno degli Stati Contraenti, ogni ente stabilito e riconosciuto come persona giuridica secondo la legge dello Stato, come organismi pubblici, societa', autorita', fondazioni, societa' private, industrie, istituzioni ed organizzazioni, a prescindere dal fatto che le loro responsabilita' siano limitate o di altro genere.
  • 5)Per "proventi" si intendono le somme ricavate tramite un investimento ed in particolare, anche se non esclusivamente profitti, interessi, utili da capitale, dividendi da azioni diritti di sfruttamento, royalties o compensi.
  • 6)Per "zone marittime" si intendono le zone marine e sotto-marine su cui gli Stati Contraenti esercitano, in conformita' con il diritto internazionale, la sovranita', i diritti sovrani e/o la loro giurisdizione.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;206~accordo-art1 · fonte su Normattiva