e protezione degli investimenti

  • 1)Ciascuno Stato Contraente incoraggera' gli investitori dell'altro Stato Contraente ad effettuare investimenti sul suo territorio e sulle sue zone marittime, ed autorizzera' questi investimenti nell'esercizio dei poteri conferiti dalle sue leggi.
  • 2)Ciascuno Stato Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altro Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente assicurera' che la gestione, la conservazione, l'utilizzazione, il godimento o la destinazione degli investimenti sul suo territorio e le sue zone marittime da parte degli investitori dell'altro Stato Contraente non siano in alcun modo sottoposti e/o pregiudicati da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.
  • 3)In caso di necessita' gli Stati Contraenti si consulteranno regolarmente tra di loro riguardo alla possibilita' di investire nei territori e nelle zone marittime di entrambi i Paesi Contraenti nei vari settori dell'economia per determinare i settori in cui gli investimenti di uno Stato Contraente nell'altro possano essere piu' proficui nell'interesse di entrambi gli Stati Contraenti.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;206~accordo-art2 · fonte su Normattiva