o Espropriazione

  • 1)(I) Gli investimenti di entrambi gli Stati Contraenti o di una e loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno soggetti ad alcuna misura permanente o temporanea che limiti il diritto di proprieta', di possesso, di controllo o di godimento di questi investimenti, salvo disposizioni specifiche delle leggi in vigore e l'ordinanza emessa da un Tribunale competente. (II) Gli investimenti di entrambi gli Stati Contraenti o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione, nel territorio e nelle zone marittime di entrambi gli Stati Contraenti, se non per un fine pubblico nell'interesse nazionale di quello Stato, e contro un indennizzo, immediato, equo ed adequato ed a patto che tali misure siano adottate su base non discriminatoria ed in conformita' con la normale procedura legislativa. (III) Tale indennizzo sara' calcolato in base al valore effettivo dell'investimento sul mercato immediatamente prima che la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica, e sara' determinata in conformita' con i principi di valutazione accettati come quello del valore sul mercato. Se il valore sul mercato non puo' essere rapidamente verificato, l'indennizzo sara' determinato in base a principi di equita', tenendo conto tra l'altro del capitale investito, della svalutazione, del capitale gia' rimpatriato, del valore di sostituzione dell'avviamento commerciale o di altri elementi pertinenti. L'indennizzo includera' inoltre un interesse corrispondente al tasso d'interesse LIBOR dei sei mesi in corso, a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data di pagamento. In mancanza di un accordo tra gli investitori ed il Paese ospite, il calcolo dell'indennizzo sara' effettuato in conformita' con le proce- dure di soluzione ai sensi dell'art.8 del presente Accordo. Dopo essere stato determinato l'indennizzo sara' prontamente pagato e ne sara' autorizzato il rimpatrio. (IV) Se uno Stato Contraente nazionalizza o espropria l'investimento di una persona giuridica autorizzata o insediata nel suo territorio e nelle sue zone marittime in conformita' con la legge in vigore, in cui l'altro Stato Contraente oppure una delle sue persone fisiche o giuridiche detengono azioni, titoli, obbligazioni o altri diritti o interessi, esso garantira' un indennizzo rapido, adeguato ed equo, che possa essere rimpatriato. Tale indennizzo sara' determinato in base a principi di valutazione riconosciuti, come il valore delle azioni sul mercato immediatamente prima che la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. L'indennizzo includera' un tasso d'interesse pari al tasso d'interesse LIBOR dei sei mesi in corso, a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data del pagamento.
  • 2)Le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo si applicheranno altresi' al profitto corrente derivante da un investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi che derivano da quest'ultima.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;206~accordo-art5 · fonte su Normattiva