dei Capitali e dei Proventi

  • 1)Ciascuno degli Stati Contraenti garantira' senza indebiti ingiustificati e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento in una valuta convertibile di quanto segue:
  • a)profitti netti, dividendi, royalties, spese per assistenza e servizi tecnici, interessi o altri profitti correnti, derivanti da ogni investimento di un investitore dell'altro Stato Contraente;
  • b)proventi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di ogni investimento effettuato da un investitore dello Staot Contraente;
  • c)fondi per il rimborso dei prestiti;
  • d)retribuzioni percepite dai cittadini dell'altro Stato Contraente per il lavoro ed i servizi prestati relativamente ad un investimento realizzato nel suo territorio e nelle sue zone marittime in conformita' con le sue leggi ed i suoi regolamenti nazionali.
  • 2)Senza limitare la natura generale dell'Articolo 3 del presente Accordo, gli Stati Contraenti si impegnano a concedere ai trasferimenti di cui al paragrafo (1) del presente Articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato ai trasferimenti derivanti dagli investimenti effettuati da un Paese terzo.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;206~accordo-art6 · fonte su Normattiva