per danni o perdite

  • 1)Qualora gli investimenti effettuati da investitori di entrambi gli Stati Contraenti dovessero subire perdite per causa di guerra o altri conflitti armati o di uno stato di emergenza nazionale o di altri fatti analoghi nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente, essi dovranno ricevere un indennizzo giusto ed equo per la perdita subita. I pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza eccessivi ritardi.
  • 2)Gli investitori di entrambi gli Stati Contraenti godranno, per quanto riguardo le questioni previste nel presente articolo di questo Accordo, di un trattamento analogo a quello riservato ai cittadini dello Stato Contraente o, in tutti i casi non meno favorevole del trattamento riservato agli investitori di un Paese terzo.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;206~accordo-art4 · fonte su Normattiva