1. Il Governo italiano si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra l'Italia, la Giordania e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese giordane esercenti tali attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia. 2. Il Governo giordano si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra la Giordania, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tali attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Giordania. 3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese giordane di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune "pool", ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Testo vigente dal 21 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;209~art2 · fonte su Normattiva