1. Nessuna Parte puo' denunciare il presente Protocollo pria dello scadere di un periodo di cinque anni dopo la data alla quale il Protocollo e' entrato in vigore per quanto la riguarda, o prima dello scadere di ogni altro ulteriore periodo di due anni, e in tutti i casi, un preavviso di sei mesi sara' notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Questa denuncia non pregiudica la validita' del Protocollo nei confronti delle altre Parti, sotto riserva che il numero di queste non sia mai inferiore a tre. 2. Ogni Parte puo', secondo le disposizioni enunciate nel paragrafo precedente, denunciare ogni articolo della parte II del presente Protocollo che essa ha accettato, sotto riserva che il numero degli articoli cui detta Parte e' obbligata, non sia mai inferiore a uno. 3. Ogni Parte puo' denunciare il presente Protocollo o ogni articolo della Parte II del Protocollo alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, per quanto concerne ogni territorio al quale si applica il Protocollo in virtu' di una dichiarazione fatta in conformita' con i paragrafi 2 e 4 dell'articolo 9. 4. Ogni Parte vincolata dalla Carta e dal presente Protocollo, che avra' denunciato la Carta secondo le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 37 di quest'ultima, sara' considerata come avente denunciato anche il Protocollo.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;207~protocollo-art11 · fonte su Normattiva