1 Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Carta che possono esprimere la loro adesione mediante: a firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure b firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2 Uno Stato Membro del Consiglio d'Europa puo' esprimere la sua adesione al presente Protocollo solo se ha, in precedenza o contestualmente, ratificato la Carta. 3 Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;298~protocollo-art13 · fonte su Normattiva