Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio ed al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro: a. ogni firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformita' con i suoi articoli 9 e 10; d. ogni altro atto, notifica o comunicazione connessa con il presente Protocollo.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;207~protocollo-art12 · fonte su Normattiva