1. Nessuna parte puo' denunciare il presente Statuto prima dello scadere di un periodo di 5 anni successivo alla data di entrata in vigore della Carta nei suoi confronti. Un preavviso di sei mesi sara' notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Detta denuncia non pregiudica la validita' della Carta nei confronti delle altre Parti, fermo restando che il numero di queste non sia mai inferiore a quattro. 2. Ciascuna parte puo', in conformita' alle norme enunciate nel paragrafo precedente, denunciare ogni paragrafo della Parte I della Carta da essa accettato, con riserva che il numero e la categoria dei paragrafi cui questa Parte e' vincolata rimangono conformi alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1. Ciascuna Parte che, a seguito della denuncia di un paragrafo, non si adegui piu' alle disposizioni dell'articolo 12 paragrafo 1, sara' considerata come avendo denunciato la Carta stessa.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;439~carta-art17 · fonte su Normattiva