DA COMUNICARE 1. Ciascuna Parte tramite il Segretario esecutivo della Commissione comunica all'Organo esecutivo, ad intervalli fissati da quest'ultimo, informazioni:

  • a)sull'attuazione, a livello nazionale, delle strategie, delle politiche, dei programmi e delle misure di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4;
  • b)sui livelli delle emissioni nazionali annuali di zolfo, secondo le direttive adottate dall'Organo esecutivo, fornendo dati sulle emissioni per tutte le categorie di fonti pertinenti;
  • c)sulle modalita' con cui adempie agli altri obblighi che ha stipulato ai sensi del presente Protocollo, in conformita' con la decisione relativa alla presentazione ed al tenore delle informazioni, che le Parti adotteranno ad una sessione dell'Organo esecutivo. I termini di tale decisione saranno se del caso riveduti per determinare ogni elemento supplementare relativo alla presentazione e/o il tenore delle informazioni da comunicare. 2. Ogni parte situata nella zona geografica delle attivita' dell'EMEP comunica a quest'ultimo tramite il Segretario esecutivo della Commissione ad intervalli da stabilire dall'Organo direttivo dell'EMEP ed approvati dalle Parti in una sessione dell'organo esecutivo informazioni sui livelli delle emissioni di zolfo secondo la risoluzione temporale e spaziale specificata dall'organo direttivo dell'EMEP. 3. prima di ciascuna sessione annuale dell'Organo esecutivo, l'EMEP fornisce tempestivamente delle informazioni:
  • a)sulle concentrazioni ambientali ed i depositi di composti ossidati dello zolfo,
  • b)sulle cifre dei bilanci dello zolfo. Le Parti situate al di la' della zona geografica delle attivita' dell'EMEP comunicano lo stesso tipo di informazioni simili qualora l'Organo esecutivo ne faccia domanda. 4. L'Organo esecutivo, in applicazione del par. 2 b) dell'articolo 10 della Convenzione adotta le disposizioni necessarie per determinare le informazioni sugli effetti dei depositi di zolfo ossidato e di altri composti acidificanti. 5. Nelle sessioni dell'Organo esecutivo, le Parti adottano le disposizioni necessarie per la definizione, ad intervalli regolari, di informazioni revisionate sulle assegnazioni di riduzione delle emissioni, calcolate ed ottimizzate a livello internazionale per gli Stati situati nella zona geografica delle attivita' dell'EMEP, per mezzo di modelli di valutazione integrata al fine di ridurre maggiormente, ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 2 del presente Protocollo, lo scarto tra i depositi effettivi dei composti solforosi ossidati ed i valori dei carichi critici.

Testo vigente dal 2 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-18;207~protocollo-art5 · fonte su Normattiva