POLITICHE, PROGRAMMI, MISURE E RACCOLTA D'INFORMAZIONI A LIVELLO NAZIONALE 1. Ciascuna Parte, per adempiere ai suoi obblighi a livello dell'articolo 2:

  • a)adotta strategie politiche e programmi a livello nazionale non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo nei suoi confronti; e
  • b)adotta ed applica misure a livello nazionale per controllare e ridurre le emissioni di zolfo. 2. Ciascuna Parte raccoglie e tiene informazioni aggiornate:
  • a)sui livelli effettivi delle emissioni di zolfo, sulle concentrazioni ambientali ed i depositi di zolfo ossidato e di altri composti acidificanti tenendo conto, per le Parti situate nella zona geografica delle attivita' dell'EMEP, del piano di lavoro dell'EMEP;
  • b)sogli effetti dei depositi di zolfo ossidato e di altri composti acidificanti.

Testo vigente dal 2 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-18;207~protocollo-art4 · fonte su Normattiva