COMPIUTI DALLE PARTI NELLE SESSIONI DELL'ORGANO ESECUTIVO 1. Nelle sessioni dell'Organo esecutivo, le Parti in applicazione del par. 2 a) dell'articolo 10 della Convenzione, esaminano le informazioni fornite dalle Parti e dall'EMEP, i dati relativi agli effetti dei depositi dei composti dello zolfo e di altri composti acidificanti nonche' i rapporti del Comitato di applicazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 del presente Protocollo. 2. a) Nelle sessioni dell'Organo esecutivo, le Parti esaminano regolarmente gli obblighi enunciati nel presente Protocollo, compresi:

  • i)i loro obblighi riguardo alle riduzioni delle emissioni calcolate ed ottimizzate a livello internazionale che li riguardano, di cui al par. 5 dell'articolo 5;
  • ii)l'adeguatezza degli obblighi ed i progressi realizzati in vista di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo.
  • b)Tali esami saranno basati sulle migliori informazioni scientifiche disponibili sull'acidificazione, in particolare le valutazioni dei carichi critici, dei progressi tecnologici, dell'andamento della situazione economica e della misura in cui sono rispettati gli obblighi relativi ai livelli di tali emissioni;
  • c)Nell'ambito di tali esami, ogni Parte i cui obblighi relativi ai tetti delle emissioni di zolfo come specificati all'annesso II del presente Protocollo, non corrispondono alle riduzioni delle emissioni ottimizzate a livello internazionale per quanto la riguarda, (tali emissioni essendo calcolate in modo da ridurre almeno del 60% la differenza tra i depositi di zolfo nel 1990 ed i depositi critici per i composti solforosi all'interno della zona geografica delle attivita' dell'Emep), fara' del suo meglio per adempiere ai suoi obblighi revisionati.
  • d)Le modalita', i metodi ed il calendario di detti esami sono specificati dalle Parti in una sessione dell'organo esecutivo. Il primo esame di questo tipo deve essere completato nel 1997.

Testo vigente dal 2 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-18;207~protocollo-art8 · fonte su Normattiva