provvisoria Ogni governo firmatario e ogni altro governo che soddisfi le condizioni necessarie per sottoscrivere la presente convenzione o la cui domanda di adesione e' approvata dal consiglio puo' depositare presso il depositario una dichiarazione di applicazione provvisoria. Ogni governo che depositi tale dichiarazione applica provvisoriamente la presente convenzione e si considera provvisoriamente come parte della medesima.
Testo vigente dal 3 giugno 1989
