provvisoria Ogni governo firmatario e ogni altro governo che soddisfi le condizioni necessarie per sottoscrivere la presente convenzione o la cui domanda di adesione e' approvata dal consiglio puo' depositare presso il depositario una dichiarazione di applicazione provvisoria. Ogni governo che depositi tale dichiarazione applica provvisoriamente la presente convenzione e si considera provvisoriamente come parte della medesima.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~art26 · fonte su Normattiva