dei conti
- 1)Il consiglio procede, alle condizioni che ritiene eque, alla liquidazione dei conti di un membro che si e' ritirato dalla presente convenzione o che e' stato escluso dal consiglio o che, in qualunque modo, abbia cessato di essere parte della presente convenzione. Il consiglio conserva le somme gia' versate da tale membro. Quest'ultimo e' tenuto a liquidare le somme dovute al consiglio.
- 2)Allo scadere della presente convenzione, un membro che si trova nella condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha diritto ad alcuna parte del prodotto della liquidazione o di altri averi del consigli ne deve coprire alcuna parte del disavanzo del consiglio.
Testo vigente dal 3 giugno 1989
