dei conti

  • 1)Il consiglio procede, alle condizioni che ritiene eque, alla liquidazione dei conti di un membro che si e' ritirato dalla presente convenzione o che e' stato escluso dal consiglio o che, in qualunque modo, abbia cessato di essere parte della presente convenzione. Il consiglio conserva le somme gia' versate da tale membro. Quest'ultimo e' tenuto a liquidare le somme dovute al consiglio.
  • 2)Allo scadere della presente convenzione, un membro che si trova nella condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha diritto ad alcuna parte del prodotto della liquidazione o di altri averi del consigli ne deve coprire alcuna parte del disavanzo del consiglio.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~art31 · fonte su Normattiva