dei conti in caso di recesso o di esclusione In caso di recesso o di esclusione di un Membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di questo Membro. L'Organizzazione conserva gli importi gia' versati da questo Membro che e' inoltre tenuto a pagare ogni importo dovuto alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; tuttavia, nel caso di una Parte contraente che non puo' accettare un emendamento e che, per questo fatto cessa di partecipare al presente Accordo in virtu' del paragrafo 2 dell'articolo 62, il Consiglio puo' liquidare il conto nel modo che ritiene equo.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641~art60 · fonte su Normattiva