, proroga e fine della convenzione

  • 1)La presente convenzione restera in vigore fino al 30 giugno 1991, a meno che non sia prorogata in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo o non vi sia posto fine prima, in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, o non sia sostituita anteriormente alla suddetta data da un nuovo accordo negoziato in virtu' dell'articolo 22 o da una nuova convenzione negoziata in virtu' dello stesso articolo.
  • 2)Il consiglio potra', con votazione speciale, prorogare la presente convenzione oltre il 30 giugno 1991 per periodi successivi non superiori a due anni. I membri che non accettano una proroga in tal modo decisa della presente convenzione lo comunicheranno al consiglio e cesseranno di essere parte della presente convenzione a decorrere dall'inizio del periodo di proroga.
  • 3)Il consiglio puo' in qualsiasi momento, con votazione speciale, decidere di porre fine alla presente convenzione a decorrere dalla data e alle condizioni da esso stabilite.
  • 4)Allo scadere della presente convenzione, il consiglio continua ad esistere per il tempo necessario a procedere alla liquidazione, nell'esercizio dei poteri e delle funzioni necessari a tal uopo.
  • 5)Il consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~art33 · fonte su Normattiva