- 1)Il segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite e' designato come depositario della presente convenzione.
- 2)Il depositario notifichera' a tutti i governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione a titolo provvisorio della presente convenzione, nonche' ogni adesione, notifica e preavviso ricevuti conformemente alle disposizioni dell'articolo 33.
Testo vigente dal 3 giugno 1989
