• 1)Il segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite e' designato come depositario della presente convenzione.
  • 2)Il depositario notifichera' a tutti i governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione a titolo provvisorio della presente convenzione, nonche' ogni adesione, notifica e preavviso ricevuti conformemente alle disposizioni dell'articolo 33.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~art23 · fonte su Normattiva