commerciali e transazioni speciali 1. "Acquisto commerciale" designa, ai fini della presente convenzione, ogni acquisto conforme alla definizione di cui all'articolo 2 e alle consuete pratiche commerciali degli scambi internazionali, escluse le transazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2. "Transazione speciale" designa, ai fini della presente convenzione, una transazione che contenga, elementi, introdotti dal governo di un membro interessato, non conformi alle consuete pratiche commerciali. Le transazioni speciali comprendono:

  • a)le vendite a credito nelle quali, per un intervento governativo, il tasso di interesse, il termine di pagamento o altre condizioni connesse non sono conformi ai tassi, ai termini o alle condizioni solitamente praticate nel commercio sul mercato mondiale;
  • b)le vendite per le quali i fondi necessari all'operazione sono ottenuti dal governo del membro esportatore sotto forma di prestito vincolato all'acquisto dei cereali;
  • c)le vendite in divise del membro importatore, che non siano ne trasferibili ne' convertibili in divise o in merci destinate ad essere utilizzate nel paese membro esportatore.
  • d)le vendite effettuate in virtu' di accordi commerciali con speciali clausole di pagamento, che prevedano conti di compensazione intesi a liquidare bilateralmente i saldi creditori mediante scambio di merci, a meno che il membro esportatore e il membro importatore interessati accettino che la vendita sia considerata come avente carattere commerciale;
  • e)le operazioni di permuta:
  • i)che risultano dall'intervento di governi e nelle quali i cereali sono scambiati a prezzi diversi da quelli praticati sul mercato mondiale o
  • ii)che sono eseguite in base a un programma governativo di acquisti, a meno che l'acquisto di cereali risulti da un'operazione di permuta nella quale il paese di destinazione finale dei cereali non sia indicato nel contratto iniziale di permuta;
  • f)un dono di cereali o un acquisto di cereali mediante un aiuto finanziario concesso appositamente dal membro esportatore;
  • g)ogni altra categoria di transazioni che il consiglio possa specificare e che contenga elementi, introdotti dal governo di un membro interessato, che non siano conformi alle consuete pratiche commerciali. 3. Qualsiasi questione sollevata dal direttore esecutivo o da un membro, al fine di stabilire se per una data transazione si tratti di un acquisto commerciale ai sensi del paragrafo 1 o di un transizione speciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, e' risolta dal consiglio.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~art5 · fonte su Normattiva