Ai fini della presente convenzione:

  • 1)a) "consiglio" designa il consiglio internazionale del grano, costituito dall'accordo internazionale sul grano 1949 e mantenuto in essere dall'articolo 9;
  • b)i) "membo" designa una parte della presente convenzione;
  • ii)"membro esportatore" designa un membro cui e' conferito tale statuto sensi dell'articolo 2;
  • iii)"membro importatore" designa un membro cui e' conferito tale statuto ai sensi dell'articolo 12
  • c)"comitato esecutivo" designa il comitato ai sensi dell'articolo 15;
  • d)"sottocomitato per la situazione del mercato" designa il sotto comitato costituito ai sensi dell'articolo 16;
  • e)"cereale" o "cereali" comprende il frumento, la farina di frumento, la segala, l'orzo, l'avena, il granturco, il miglio, il sorgo e qualsiasi altro cereale o prodotto cerealicolo che il consiglio potra' decidere;
  • f)i) "acquisto" designa, a seconda del contesto, l'acquisto di cereali ai fini dell'importazione o il quantitativo di cereali acquistato;
  • ii)"vendita" designa, a seconda del contesto, la vendita di cereali ai fini dell'esportazione o il quantitativo di cereali venduto;
  • iii)quando si tratta di un acquisto o di una vendita e' inteso, nella presente convenzione, che tale termine designa non solo gli acquisti o le vendite conclusi fra i governi interessati, ma anche gli acquisti o vendite conclusi fra un negoziante privato e il governo interessato;
  • g)"votazione speciale" designa una votazione che richiede almeno i due terzi dei suffraggi espressi dai membri esportatori presenti e votanti e almeno i due terzi dei suffraggi espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente.
  • h)"annata agricola" designa il periodo dal 1 luglio al 30 giugno:
  • i)"giorno lavorativo" designa un giorno lavorativo nel luogo in cui ha sede il consiglio: 2. Si intende che, nella presente convenzione, ogni menzione relativa a un "governo" o a "governi" vale anche per la Comunita' economica europea (appresso designata CEE). Conseguentemente, nella presente convenzione, ogni menzione di "firma" o "deposito" degli strumenti di ratifica, di accettazione o di "approvazione" o di uno "strumento di adesione" o di una "dichiarazione di applicazione provvisoria" da parte di un governo, nel caso della CEE e' inteso che valga anche la firma o per la dichiarazione di appplicazione provvisoria a nome della CEE da parte della sua autorita' competente nonche' per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della CEE per, la conclusione di un accordo internazionale.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~art2 · fonte su Normattiva