[1]ARTICOLO III Contributi dei membri 1. I membri della presente convenzione hanno convenuto di fornire ai paesi in via di sviluppo, a titolo di aiuto alimentare, creali ai sensi dell'articolo II, paragrafo 1, lettera e), idonei al consumo umano e di tipo e qualita' accettabili, oppure il loro equivalente in denaro, per gli importi annui minimi precisati al paragrafo 3. 2. Per quanto possibile, i membri forniscono il loro contributo sulla base di una pianificazione preventiva, affinche' i paesi beneficiari possano tener conto, in sede di elaborazione dei loro programmi di sviluppo, del flusso probabile di aiuto alimentare che riceveranno annualmente durante, il periodo di validita' della presente convenzione. I membri dovrebbero inoltre, nella misura del possibile, indicare l'importo dei contributi che intendono versare sotto la forma di doni, nonche' l'elemento "dono" degli aiuti non forniti sotto tale forma. 3. Il contributo minimo, in equivalente frumento, che ciascun membro e' tenuto a fornire per il conseguimento dell'obiettivo enunciato all'articolo 1 e' il seguente:

[2]Membri Tonnellate Argentina 35.000 Australia 400.000 Austria 20.000 Canada 600.000 CEE e singoli Stati membri 1.670.000 Finlandia 25.000 Giappone 300.000 Norvegia 30.000 Svezia 40.000 Svizzera 27.000 USA 4.470.000

[3]4. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, ogni membro che avra' aderito alla medesima conformemente all'articolo XX, paragrafo 2 sara' da considerarsi indicato al paragrafo 3 del presente articolo, unitamente al contributo minimo che gli sara' stato assegnato in conformita' delle corrispondenti disposizioni del citato articolo XX. 5. Se, nel corso di un anno, un membro non e' in grado di adempiere gli obblighi assunti in virtu' della presente convenzione, gli obblighi di tale membro per l'anno successivo sono maggiorati della parte rimasta inadempiuta l'anno precedente. 6. I membri forniscono i loro contributi in cereali nella fase fob. Tuttavia, i donatori sono incoraggiati ad assumere a proprio carico, ove cio' appaia opportuno, i costi di trasporto dei loro contributi in cereali oltre la fase fob, segnatamente in caso di situazioni critiche o quando il beneficiario e' un paese a basso reddito, colpito da penuria alimentare. Il pagamento di questi costi di trasporto verra' debitamente segnalato in sede di esame dell'adempimento, da parte dei membri, degli obblighi derivanti dalla presente convenzione. 7. Gli acquisti di cereali di cui all'articolo IV, paragrafo 1, lettera a) sono effettuati presso i membri della convenzione sull'aiuto alimentare del 1986 e della vigente convenzione sul commercio del grano, dando la preferenza ai membri in via di sviluppo aderenti alle due convenzioni, onde promuovere le esportazioni o le attivita' di trasformazione di detti membri. In sede di acquisto di cereali, si dovra' quindi seguire il criterio generale di effettuare la maggior parte degli acquisti nei paesi in via di sviluppo, dando priorita' ai membri in via di sviluppo della convenzione sull'aiuto alimentare. Queste disposizioni non impediscono tuttavia l'acquisto di cereali presso un paese in via di sviluppo non aderente alla presente convenzione o alla convenzione sul commercio del grano. In tutti gli acquisti di cui al presente paragrafo si tiene particolarmente conto della qualita', dei vantaggi in materia di prezzi cif e delle possibilita' di consegna rapida ai paesi beneficiari, nonche' delle esigenze specifiche di questi ultimi. I contributi in denaro non dovranno normalmente essere utilizzati per acquistare presso un paese un cereale dello stesso tipo ricevuto da tale paese nel corso dello stesso anno - o nel corso degli anni precedenti, ove il quantitativo di cereali fornito non sia ancora esaurito - a titolo di aiuto alimentare bilaterale o multilaterale.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~convenzione-2-artiii · fonte su Normattiva