ARTICOLO XXII Durata, proroga e fine della convenzione 1. Salvo che non sia prorogata in applicazione del paragrafo del presente articolo o che non via sia posto fine anticipatamente in applicazione del paragrafo 4, la presente convenzione restera' in vigore sino al 30 giugno 1989 incluso, a condizione che la convenzione sul commercio del grano del 1986 o una nuova convenzione sul commercio del grano sostitutiva di quest'ultima resti in vigore sino a tale data inclusa. 2. Il comitato potra' prorogare la presente convenzione oltre il 30 giugno 1989 per periodi successivi non superiori a due anni ciascuno, a condizione che la convenzione sul commercio del grano del 1986 o una nuova convenzione sul commercio del grano sostitutiva di quest'ultima resti in vigore sino alla fine del periodo di proroga. 3. Se la presente convenzione sara' prorogata in virtu' del paragrafo 2 del presente articolo, i contributi annui dei membri di cui all'articolo III, paragrafo 3 potranno essere sottoposti a revisione da parte dei membri prima dell'entrata in vigore di ciascuna proroga. Gli obblighi individuali, nella loro forma cosi' riveduta, rimarranno invariati per l'intera durata di ciascuna proroga. 4. Se verra' posto fine alla presente convenzione, il comitato continuera' ad esistere per il tempo indispensabile per procedere alla sua liquidazione ed esercitera' i poteri e le funzioni all'uopo necessari.
Testo vigente dal 3 giugno 1989
