[1]ARTICOLO XVIII. (Durata e proroga).

[2]1. La presente convenzione restera' in vigore sino al 31 giugno 1981, incluso, a condizione che resti in vigore sino a tale data inclusa il Protocollo del 1979, recante quinta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971, o una Convenzione sul commercio del grano sostitutiva di quest'ultima. 2. Qualora la Convenzione sul commercio del grano del 1971 sia nuovamente prorogata ovvero entri in vigore una nuova Convenzione sul commercio del grano sostitutiva di quest'ultima il Comitato potra' prorogare la, presente Convenzione per il periodo di proroga della Convenzione; sul commercio del grano del 1971 o per la durata della nuova Convenzione sul commercio del grano sostitutiva di quest'ultima. In caso di proroga della presente Convenzione, un membro che non desiderasse partecipare alla Convenzione stessa cosi' prorogata potra' ritirarsi da detta Convenzione notificando il suo ritiro, per, iscritto, al depositario. Detto membro comunichera' la propria decisione al Comitato, ma non sara' dispensato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione non ancora adempiuti.

Testo vigente dal 14 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-08;354~convenzione-artxviii · fonte su Normattiva