[1]ARTICOLO X. (Durata).
[2]Il presente Protocollo restera' in vigore fino al 30 giugno 1983 incluso, sempreche' resti in vigore fino a tale data inclusa il Protocollo del 1981 recante sesta proroga della Convenzione sul commercio del grano del 1971 o una nuova Convenzione sul commercio del grano che la sostituisca.
Testo vigente dal 13 dicembre 1982
