Art. 2 (Accordo)
films in coproduzione beneficiano con pieno diritto dei vantaggi che ne derivano in virtu' delle disposizioni in vigore in ciascuno dei due Paesi. Tali vantaggi sono aquisiti unicamente dalla societa' di produzione del Paese che li concede. I films, per assere ammessi a beneficiare della coproduzione, debbono essere realizzati da produttori con una buona organizzazione tecnica e finanziaria ed una esperienza professionale riconosciuta dall'Autorita' nazionale da cui dipendono.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
