Art. 1 (Accordo)
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA L'ITALIA E LA TUNISIA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina: - preoccupati di sviluppare la cooperazione culturale e commerciale tra le loro cinematografie e gli scambi di films; - nell'intento di favorire la realizzazione in coproduzione di films che possano contribuire, con le loro qualita' artistiche e tecniche, al prestigio di entrambe i Paesi sia nei loro rispettivi territori che in Paesi terzi; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 I films realizzati in coproduzione ed ammessi a beneficiare del presente Accordo sono considerati dalle Autorita' di entrambe i Paesi come films nazionali. Per "film in coproduzione" si intende un film di metraggio superiore a 1.600 metri per i lungometraggi ed a 290 metri per i cortometraggi, di formato di 35m/m oppure di metraggio corrispondente se si tratta di altri formati, realizzati da uno o piu' produttori italiani di comune accordo con uno o piu' produttori tunisini in conformita' con le disposizioni del presente Accordo. La realizzazione di films in coproduzione tra entrambe i Paesi deve ricevere l'approvazione delle Autorita' competenti di entrambe i Paesi dopo che queste ultime si siano consultate tra di loro: - per L'Italia: la Direzione Generale dello spettacolo al Ministero del Turismo e dello Spettacolo, - per la Tunisia: la Direzione del Cinema al Ministero degli Affari Culturali.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
