Art. 5 (Accordo)
films debbono essere realizzati da registi, tecnici ed artisti in possesso sia della cittadinanza italiana o dello statuto di residenti in Italia, sia della nazionalita Tunisina o dello statuto di residenti in Tunisia conformemente con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in ciascuno dei due Paesi. In caso di produzione tripartitica, e' ammessa la partecipazione di registi, tecnici ed artisti in possesso della cittadinanza di un Paese terzo. Puo' essere ammessa la partecipazione di interpreti che non hanno la cittadinanza dell'una o dell'altra Parte, previo accordo di entrambe le Parti.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
