Art. 4 (Accordo)
films debbono essere prodotti alle seguenti condizioni: - La proporzione dei rispettivi contributi dei produttori di entrambe i Paesi puo' variare dal 20 all'80%; - La partecipazione minoritaria italiana non potra' essere inferiore al 30%; - 30% della quota di partecipazione minoritaria al finanziamento del film deve essere utilizzato nel Paese del coproduttore minoritario. - Ogni film in coproduzione deve comportare, da ambo le parti, una effettiva partecipazione artistica e tecnica; - la partecipazione artistica e tecnica sara' in proporzione del contributo finanziario di ciascuno dei coproduttori, dopo che le Autorita' competenti di entrambe i Paesi si saranno consultate tra di loro.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
