• 1)Non e' ammessa alcuna riserva al presente Accordo, tranne che in conformita' con le seguenti disposizioni.
  • 2)Ciascuna Parte puo' dichiarare, al momento di firmare, di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo, o di aderirvi, che essa non si reputa vincolata dal paragrafo 2 dell'Articolo 8. Le altre Parti non sono vincolate da detto paragrafo nei confronti di una Parte che abbia formulato detta riserva.
  • 3)Ciascuna Parte che abbia formulato la riserva di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, puo' in ogni tempo ritirarla mediante notifica effettuata presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;209~accordo-art16 · fonte su Normattiva