• 1)Non e' ammessa alcuna riserva al presente Accordo, tranne che in conformita' con le seguenti disposizioni.
  • 2)Ogni Parte puo' dichiarare, al momento di firmare, ratificare, approvare o accettare il presente Accordo o aderirvi, che essa non si ritiene vincolata dal paragrafo 2, dell'articolo 8. Le altre parti non sono vincolate da detto paragrafo nei confronti di una Parte che abbia formulato tale riserva.
  • 3)Ogni Parte che abbia formulato la riserva di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, puo' ritirarla in ogni tempo mediante notifica alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;393~accordo-art16 · fonte su Normattiva