1. Ogni controversia tra due o piu' Stati Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta per via negoziale entro un termine ragionevole, e' sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di essi. Se le parti, entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, non raggiungono un accordo sulla organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi tra di loro puo' sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando un ricorso unilaterale ai sensi dello Statuto della Corte. 2. Ogni Stato puo' all'atto di firmare, ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione, o aderirvi, dichiarare che non si considera vincolato da una qualunque o da tutte le disposizioni del paragrafo 1. Gli altri Stati Parti non sono vincolati delle suddette disposizioni nei confronti di ogni Stato Parte che ha formulato tale riserva. 3. Ogni Stato che ha formulato una riserva in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2 puo' in ogni tempo ritararla mediante notifica legalizzata al segretario generale.

Testo vigente dal 9 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-28;422~convenzione-art16 · fonte su Normattiva