- 1)La Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale invia una copia autenticata dal presente Accordo a tutti gli Stati membri della Commissione Europea dell'Aviazione Civile.
- 2)Al momento della sua entrata in vigore, il presente Accordo e' registrato presso le Nazioni Unite della Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
- 3)La Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale notifica a tutti gli Stati Parti all'Accordo del 1967 o al presente Accordo:
- a)ogni firma del presente Accordo;
- b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di ogni notifica di approvazione o di accettazione, o di ogni strumento di adesione, nonche' la data del deposito, nei trenta giorni successivi a detto deposito;
- c)la data alla quale il presente Accordo entra in vigore conformemente con l'articolo 11;.
- d)ogni notifica di denuncia del presente Accordo in conformita' con l'articolo 15, nonche' la data della notifica, entro trenta giorni dalla data di ricezione;
- e)ogni notifica di riserva effettuata in applicazione dell'Articolo 16 ed ogni ritiro di tale riserva;
- f)la data di entrata in vigore di ogni emendamento al presente Accordo, in conformita' con l'Articolo 13. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo; FATTO a Parigi, il sedici giugno millenovecentottansette in un esemplare unico in francese, inglese e spagnolo, i tre testi facenti ugualmente fede.
Testo vigente dal 3 giugno 1989
