• 1)La Parte che disapprova una tariffa registrata ai sensi del paragrafo 1 dello Articolo 4 deve accettare di addivenire a delle consultazioni, qualora l'altra Parte non condivida la sua disapprovazione di detta tariffa e richieda tali consultazioni. Le consultazioni dovranno essere concluse entro un termine di trenta giorni dalla data di richiesta, sebbene detto termine possa essere prorogato mediante accordo concluso tra le due Parti interessate. Un'analoga procedura puo' essere applicata nel caso di tariffe che non beneficiano di una approvazione automatica ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 5.
  • 2)Se, alla scadenza del termine previsto per le consultazioni, un accordo non e' stato raggiunto, la questione e' sottoposta ad arbitrato, a richiesta dell'una o dell'Altra Parte.
  • 3)L'arbitrato e' di regola effettuato da un Tribunale di tre arbitri. Entro un termine di quattordici giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato, ciascuna delle Parti nomina un membro del Tribunale arbitrale ed i due membri cosi' designati si accordanto per designare il terzo. Il terzo membro del Tribunale arbitrale e' cittadino di uno Stato terzo e ne assume la presidenza. Le decisioni arbitrali sono adottate a maggioranza di voti. In alternativa, se le due Parti ne convengono, il lodo puo' essere pronunciato da un arbitro unico designato ed accettato di comune accordo dalle due Parti in causa entro il medesimo termine.
  • 4)In mancanza di designazione di un membro del Tribunale arbitrale ad opera di una delle Parti, o di accordo sulla scelta del terzo membro del Tribunale (o, anche in mancanza di accordo tra le due Parti sull'arbitro unico) nel termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, il Presidente della Commissione Europea dell'Aviazione Civile completa il Tribunale arbitrale (o designa l'arbitro unico che deve essere cittadino di uno Stato terzo) entro un termine di sette giorni dalla richiesta dell'una o dell'altra Parte. Qualora il Presidente sia cittadino di uno Stato membro parte della controversia, il Vice-Presidente della Commissione di grado piu' elevato di uno Stato membro che non e' parte alla controversia lo sostituisce in tali funzioni.
  • 5)Il lodo e' pronunciato entro un termine di trenta giorni a decorrere dalla costituzione del Tribunale o della designazione dell'arbitro unico. Detto termine puo' tuttavia essere prorogato mediante accordo stipulato tra le due Parti interessate. Il lodo e' definitivo e vincolante per le due Parti.
  • 6)A meno che le Parti non abbiano diversamente convenuto, il Tribunale (o l'arbitro) stabilisce la procedura di arbitrato.
  • 7)Salva disposizione contraria del lodo arbitrale, ciascuna delle Parti prende a proprio carico i costi sostenuti dal membro da essa o per suo conto designato, il residuo delle spese essendo sostenuto dalle Parti a parti uguali.
  • 8)Mentre tutte le tariffe sono sottoposte ad arbitrato, come previsto ai paragrafi da 1 a 7 del presente Articolo, ogni arbitrato relativo alle tariffe registrate ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 4 concerne unicamente l'applicazione del sistema di zone dettagliato nell'Annesso al presente Accordo per quanto riguarda dette tariffe, e non si estende ai paramentri di detto sistema. Tali parametri sono: ambito di applicazione, numero delle zone di flessibilita', definizione delle zone e relative condizioni, opzione di non-applicazione, prezzi di riferimento, delimitazione delle zone e disposizioni concernenti una flessibilita' supplementare.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;209~accordo-art6 · fonte su Normattiva