• 1)Senza pregiudizio delle disposizioni degli Articoli 1 e 6, ogni controversia tra due o piu' Parti relativa alla interpretazione o all'applicazione del presente Accordo e che non puo' essere definita per via di composizione amichevole e' sottoposta ad arbitrato a richiesta di una tra di loro.
  • 2)Se, nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le Parti non pervengono ad un accordo per quanto riguarda la organizzazione dell'arbitrato, una qualunque tra di loro puo' sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando una richiesta in conformita' con lo Statuto di Corte.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;209~accordo-art8 · fonte su Normattiva