1. Ogni controversia tra due o piu' Stati parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non e' regolata per via negoziale e' sottoposta ad arbitrato, su richiesta di uno di essi. Se nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le parti non pervengono ad un accordo sulla organizzazione dell'arbitrato, una qualunque tra di loro puo' sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia, depositando un ricorso in conformita' con lo statuto della Corte. 2. Ogni Stato puo', nel momento in cui firma la presente Convenzione, la ratifica o vi aderisce, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parti non sono vincolati da tali disposizioni nei confronti di uno Stato parte che ha formulato tale riserva. 3. Ogni Stato parte che ha formulato una riserva in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo puo' in ogni tempo abolire tale riserva con una notifica indirizzata al Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-05-12;210~convenzione-art17 · fonte su Normattiva