• 1)Ogni controversia tra due o piu' Parti relativa alla interpretazione del presente Accordo e che non puo' essere composta per via di negoziato sara' sottoposta ad arbitrato a richiesta di una di dette Parti.
  • 2)Se, nei sei mesi successivi alla data della domanda di arbitrato, le Parti non pervengono ad accordarsi sulla organizzazione dell'arbitrato, una qualuque di tali Parti puo' sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando un ricorso in conformita' con lo statuto della Corte.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;393~accordo-art8 · fonte su Normattiva