• 1)Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, le tariffe sono registrate ai fini dell'approvazione presso le Autorita' aeronautiche delle Parti interessate, nella forma richiesta dalle Autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte, sessanta giorni almeno prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Mentre le Autorita' aeronautiche delle due Parti hanno facolta' di accordarsi per un preavviso inferiore a sessanta giorni per quanto riguarda la registrazione, in nessun caso esse possono esigere un preavviso superiore.
  • 2)Le tariffe passeggeri, le quali, in ragione del livello dei loro prezzi e relative condizioni, sono situate nell'ambito delle zone di flessibilita' definite nell'Allegato al presente Accordo, nonche' le tariffe passeggeri di cui al paragrafo 10 del presente Annesso, saranno registrate, nella forma richiesta dalle Autorita' aeronautiche delle Parti, almeno 21 giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Mentre le autorita' aeronautiche delle due Parti hanno facolta' di accordarsi per un preavviso inferiore a 21 giorni per la registrazione, in nessun caso esse possono esigere un preavviso superiore.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;209~all-4-art4 · fonte su Normattiva